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La nuova IVA per Cassa

Pubblicato da Dott. Enrico Gaviglia in Imposte Dirette ed Indirette · 22/10/2012 09:16:28

L’art. 32/bis del D.L. n 83/2012 (Decreto crescita) rubricato “liquidazione dell’I.v.a. secondo la contabilità di cassa”, ha previsto che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti, che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto può divenire esigibile - previa opzione - al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato”.

Pertanto, i contribuenti con fatturato annuale inferiore a due milioni di euro, avranno la facoltà di liquidare l’I.v.a. secondo il criterio di cassa. Quindi la contabilizzazione dell’imposta, sia a debito che a credito, sarà collegata all’incasso delle fatture emesse nei confronti dei clienti e al pagamento delle fatture ricevute dai fornitori.

Entrando nei dettagli del nuovo regime dell’Iva per cassa introdotta dall’art. 32/bis del Dl n. 83/2012, aggiunto dalla legge di conversione n. 134 del 7 agosto 2012, sono ammessi al regime speciale, tutti i contribuenti che non che hanno realizzato un fatturato annuale inferiore a due milioni di euro, previa opzione da esercitarsi secondo le modalità che saranno stabilite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. L'opzione avrà effetto a partire dal 1' Gennaio dell'anno in cui sarà esercitata ovvero, in caso di inizio attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività. In tal caso le operazioni già liquidate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di esercizio dell'opzione sono escluse dalla disciplina dell'IVA per cassa. Qualora nel corso di un esercizio venga superato il limite di due milioni di euro di volume d'affari l'IVA per cassa non si applica più alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato.

L'efficacia delle nuove disposizioni circa l'applicazione del sistema dell'IVA per cassa avrà decorrenza dal 1' dicembre 2012
e la scelta di avvalersi tale regime dovrà essere per l’intera attività del contribuente e non potrà invece essere esercitata per le singole operazioni.

L’applicazione del regime speciale dovrà essere indicata nelle fatture emesse, anche se, diversamente che nel regime vigente, il diritto alla detrazione da parte del cessionario o committente sorge al momento dell’effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le fatture emesse pertanto dovranno contenere l'indicazione che si tratta di "operazione con IVA per cassa ai sensi dell'art. 32-bis del D.L. 22/6/2012 n. 83"
.

Quindi per i contribuenti che si avvarranno del regime di cassa, l’I.v.a. relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono in veste di soggetti passivi, diventerà esigibile, anziché al momento dell’effettuazione dell’operazione, al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, con il limite temporale di un anno
; il limite dell'anno non si applica qualora il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Di contro, per gli stessi contribuenti, anche il diritto alla detrazione dell’I.v.a. relativa agli acquisti di beni e servizi potrà essere esercitato solo al momento del pagamento dei corrispettivi dovuti ai fornitori.


In sostanza, diversamente da quanto avveniva con le disposizioni dell’art. 7 del DL n. 185/2008, l’adesione al regime di cassa comporta il differimento non solo dell’esigibilità dell’imposta sulle operazioni attive, ma anche dell’esercizio del diritto alla detrazione.

Quindi il contribuente in regime dell’I.v.a. per cassa liquida l’imposta a debito quando incassa dal cliente, ma nel contempo detrae quella a credito solo dopo aver pagato il fornitore. Questo evidentemente, implicherà che l’adesione al regime speciale avrà effetto per tutte le operazioni attive e passive effettuate dal contribuente ad eccezione di quelle escluse. Nel caso sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella prorporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione. Allo stesso modo nel caso in cui sia effettuato un pagamento parizale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione sistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Rimangono escluse dal regime dell’I.v.a. per cassa, stante l’esplicito riferimento di cui al comma 1 dell’art. 32/bis, le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta (es. regime del margine), le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l’imposta attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), operazioni poste in essere nei confronti di privati ovvero di destinatari che non agiscono in veste di soggetti passivi; dal lato degli acquisti anche quelli intracomunitari di beni, importazioni di beni, estrazioni dai depositi IVA.

A livello amministrativo, occorrerà valutare attentamente i costi ed i benefici del nuovo regime.
Infatti, poiché l'applicazione del metodo di liquidazione IVA in base al principio di cassa richiede che ogni fattura di acquisto o vendita debba essere monitorata autonomamente, ciò richiederà un'attenta compilazione della prima nota da parte dell'amministratore ed un aggravio di tempo, e di conseguenza di costi, nella gestione contabile.
In particolare, ciò sarà soprattutto vero per le imprese individuali e società di persone in regime di Contabilità Semplificata che non sono tenute alla predisposizione della prima nota di cassa e banca.



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