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Regime dei minimi

Approfondimenti

Breve sintesi normativa

Condizioni d'accesso

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione, e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura inferiore ad € 30.000. Può accedere a tale regime anche chi, aprendo una nuova attività, presume di non superare tale limite di ricavi. In tal caso la scelta deve essere comunicata nella Dichiarazione di inizio attività da presentare all'Agenzia delle Entrate.

Altri limiti per accedere e rimanere nel regime dei minimi

Il soggetto che opta per il regime semplificato non deve aver effettuato cessioni all'esportazione (esportazioni) e non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori. Inoltre, non deve aver erogato somme in forma di utili di partecipazione agli associati né aver acquistato, anche mediante contratti d'appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali (autoveicoli, macchinari, uffici, ecc.) di valore complessivo superiore ad € 15.000.

Applicazione del regime dal 1° gennaio 2012

Questo regime è stato modificato per gli esercizi successivi al 2011. In particolare, si potrà rimanere nel regime semplificato nei primi 5 anni di attività e dal 2012 in poi la tassazione si riduce al 5% (fino al 2011 la tassazione è del 20%).

Esoneri e semplificazioni

Poiché chi aderisce a tale regime è esonerato dall'applicazione dell'Iva, vengono meno anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull'Iva (Dichiarazione Iva annuale, liquidazioni periodiche, ecc.).
Vista la mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione, l'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta anche l'uscita dalla platea dei soggetti sottoposti al calcolo e al versamento dell'IRAP (imposta sulle attività produttive).
Anche ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di conservazione delle scritture contabili (le fatture di acquisto e vendita devono comunque essere conservate e numerate progressivamente).
Inoltre (questo è probabilmente il vantaggio maggiore), chi opta per tale regime non è soggetto all'applicazione degli studi di settore.

Principio di cassa nel calcolo del reddito imponibile

L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cosiddetto "principio di cassa". Il principio, generalmente valido per i redditi di lavoro autonomo, trova quindi applicazione anche nella determinazione del reddito d'impresa prodotto dai contribuenti minimi. Tale principio prevede che i costi ed i ricavi, devono essere presi in considerazione solo nel momento in cui avviene l'entrata o l'uscita finanziaria. In altre parole, un ricavo produce reddito nel momento dell'incasso ed un costo riduce il reddito nel momento del pagamento.

Suggerimenti

Il nuovo regime dei minimi è consigliato per le piccole partite Iva, ovvero per i professionisti e le imprese che operano nel settore dei servizi ed hanno pochi costi da scaricare.
Inoltre, visto che è il consumatore finale colui che paga l'Iva senza poterla scaricare, tale regime è consigliato per chi opera verso soggetti privati, poichè l'esenzione Iva permette di ridurre il prezzo di vendita dei beni e servizi.
A livello di imposte dirette, i vantaggi aumentano all'avvicinarsi alla soglia limite dei ricavi di 30.000 euro.
Ad ogni modo, poiché il regime ordinario prevede delle detrazioni di imposta, non presenti nel regime dei minimi, occorrerà valutare l'utilità del regime caso per caso.
Infine, è un regime consigliato anche per chi ha altri redditi, poiché il reddito prodotto nell'attività in regime dei minimi, non si cumula con gli altri rettiti ( es. lavoratore dipendente che decide di aprire partita iva).

Di seguito, si riportano degli esempi di calcolo di convenienza tra il regime IRPEF Ordinario e l'Imposta Sostitutiva per i contribuenti minimi. Per semplicità, negli esempi si fa riferimento ad una persona che non ha familiari a carico né altre detrazioni (es: spese mediche, mutui, ecc.). Occorrerà quindi valutare caso per caso l'effettiva convenienza di uno o l'altro regime.

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Calcolo di convenienza tra Regime dei Minimi e Regime Ordinario

Redditi
(Ricavi - Costi)

Imposta in regime dei minimi

Imposta in regime ordinario (IRPEF)

Convenienza

Reddito €   5.000,00

€ 250,00

€ 50,42

Regime ordinario

Reddito € 10.000,00

500,00

€ 1.310,37

Regime dei minimi

Riforma D.L. 98/2011

Il D.L. 98/2011 ha riformato il "vecchio regime dei minimi", introducendo all’articolo 27 un regime fiscale di vantaggio per i neo-imprenditori ed i giovani.

Il regime è stato reso più vantaggioso attraverso l’introduzione di un’aliquota sostitutiva ridotta, fissata nel 5% (in luogo del 20% come previsto al comma 105 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2008).

L’agevolazione si applica a decorrere dal 2012 per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente per coloro che avviano un’attività d’impresa, d’arte o professione, ovvero per coloro che svolgono già attività d’impresa, purché avviata dopo il 31 dicembre 2007.

In sede di conversione, il regime dei contribuenti minimi, in materia di imposizione diretta per le imprese, è stato confermato. E’ stata solo aggiunta (art. 27, co. 1) la previsione che il regime sia applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35esimo anno di età (ad esempio, iniziando l'attività nel 2012 all'età di 27 anni, si potrà usufruire del regime dei minimi fino al periodo di imposta di di compimento dei 35 anni, ovvero fino al 2020 incluso).


A seguire, si illustrano schematicamente le caratteristiche del “nuovo” regime:


Applicabilità
Si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche:
- che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
- che hanno intrapreso tale attività successivamente al 31 dicembre 2007;
- il Regime è applicabile anche oltre il 4° periodo di imposta successivo a quello di inizio attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35esimo anno di età.

Imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali è ridotta dal 20% al 5%.

Condizioni

- che il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l’inizio della propria attività;
- che l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
- che, qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Regime transitorio    

Dal primo gennaio 2012, i soggetti la cui attività sia iniziata in data anteriore al 31/12/2007, pur mantenendo i requisiti quali-quantitativi previsti per l’inclusione nel vecchio regime dei minimi, dovranno abbandonarlo: le opzioni a disposizione saranno il regime transitorio (con liquidazione e versamento IVA annuale anzichè trimestrale) o quello ordinario.

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