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Competenza fiscale

Pubblicato da Cissello Alfio in Accertamento e contenzioso · 14/7/2010 08:28:52

Accertamenti sulla competenza fiscale nulli se non c’è danno per l’Erario
L’errata imputazione a periodo, ad avviso dei giudici, non sempre è censurabile


Gli accertamenti relativi all’errata imputazione a periodo possono essere annullati ove la violazione della normativa in tema di competenza fiscale non abbia cagionato alcun danno all’Erario.
Questo è l’interessante principio espresso dalla XVIII sezione della Commissione tributaria provinciale di Torino con la sentenza n. 10 del 21 gennaio 2010, ove gli uffici hanno accertato l’imputazione a periodo di costi pluriennali relativi a spese di pubblicità.
Vediamo come si sono svolti i fatti.

Dal testo della sentenza emerge che il contribuente, nel periodo d’imposta 2004, ha sostenuto ingenti costi pubblicitari per supportare le vendite da effettuarsi a fine 2004 e a inizio 2005.
Al riguardo, l’art. 108, comma 2, del TUIR stabilisce che le spese di pubblicità sono deducibili, alternativamente, nell’esercizio in cui sono sostenute oppure in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
Il contribuente, discostandosi, a parere dei verificatori, dal paradigma normativo, ha dedotto i costi di pubblicità in parti uguali nel 2004 e nel 2005.

La Guardia di Finanza, nelle proposte di recupero a tassazione, ha applicato la norma del TUIR, considerando deducibili i costi pubblicitari per un quinto a partire dal 2004.
Nell’emanazione dell’accertamento, però, l’Agenzia delle Entrate non ha accolto le conclusioni delle Fiamme Gialle: infatti, essa non ha operato alcun rilievo sul 2004, ma ha confermato la ripresa a tassazione per il 2005, non fornendo peraltro alcuna motivazione.
I giudici, nell’accogliere il ricorso del contribuente, hanno sancito che “il comportamento contabile della società non ha recato alcun danno per l’Erario in quanto la medesima ha già pagato le imposte sul componente di reddito già nel 2004 quindi con un anno di anticipo”.

A nostro avviso, occorre in primo luogo precisare che l’assunto dei giudici torinesi vale, in linea generale, per i soggetti IRES, tassati mediante un’aliquota proporzionale. Per contro, l’estensione del principio ai soggetti IRPEF potrebbe essere difficoltosa, siccome, in questa ipotesi, l’errata imputazione a periodo potrebbe avere riflessi dovuti alla progressività di detta imposta. In altri termini, la deduzione di una componente reddituale in un esercizio piuttosto che in un altro può avere effetti sull’aliquota IRPEF marginale.

La decisione dei giudici torinesi ha l’avallo della Cassazione
Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza 30 dicembre 2009 n. 28016, ha specificato, in relazione ad una rettifica sulla contabilizzazione delle rimanenze di magazzino, che la violazione della competenza fiscale, talvolta, non cagiona danno all’Erario, quindi non è idonea a sorreggere un avviso di accertamento.

Vi è da dire che, in parecchi precedenti, la Corte ha affermato che la deducibilità di costi in esercizi precedenti o successivi a quello di competenza deve essere esclusa, “non potendosi lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito, con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile” (cfr., per tutte, Cass. 30 luglio 2007 n. 16819).

Quanto esposto porta a riflettere sull’opportunità che l’Ufficio, unitamente all’accertamento, irroghi la sanzione per infedele dichiarazione. Ammettendo che i giudici ritengano sempre legittimo l’accertamento sulla competenza, a prescindere dal danno per l’Erario, la legittimità delle sanzioni potrebbe, a nostro avviso, sempre essere messa in discussione.

Mercoledì 14 luglio 2010
Alfio CISSELLO e Luca FORNEROSHARE




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